RINNOVO QUOTA ASSOCIATIVA

Il 18 agosto 2023 scade il termine ultimo per il rinnovo della quota associativa 2023.

La quota associativa 2023 è di 103,40 Euro se versata entro e non oltre il 18/08/2023 . 

Per chi effettua il versamento dopo il 18/08/23 la quota associativa è di 140,00 Euro.

La quota associativa ed assicurativa hanno validità di un anno: dal 20 settembre dell’anno in corso al 20 settembre dell’anno successivo.

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Coordinate bancarie per il rinnovo:

https://www.apiart.eu/coordinate-bancarie/

Sarà cura dell’associazione, nella seconda settimana di luglio, inviare a tutti i soci una newsletter che ricorderà la scadenza.

La ricevuta del versamento non deve essere consegnata alla Associazione Apiart, ma deve essere conservata dal socio.

La nota di addebito assume valore di quietanza all’atto del pagamento; pertanto non è prevista a cura di Apiart l’emissione di fattura o altro documento fiscale.

Solamente i Soci che risulteranno in regola con le quote associative dall’anno della loro iscrizione al 2023 saranno inseriti nell’Elenco dei Soci Apiart.

La versione Internet dell’Elenco dei Soci Apiart sarà aggiornato il 20 settembre 2023.

L’Elenco dei Soci Apiart presente nel sito sarà aggiornato solamente una volta all’anno:  il 20 settembre di ciascun anno.

Si ricorda infine quanto previsto dall’Art. n.6 dello STATUTO:

“Articolo 6

Soci

Possono essere Soci Fondatori o Soci Ordinari.

I Soci fondatori sono arte terapeuti di comprovata professionalità che hanno fatto si che l’Associazione venisse fondata. I Soci ordinari sono professionisti Arte Terapeuti che tramite le norme transitorie, o tramite i succitati percorsi formativi hanno i requisiti per ottenere la qualifica di Socio Ordinario ed hanno fatto regolare e documentata domanda d’ammissione.

È altresì necessario per non decadere dal ruolo di Socio sia Fondatore che Ordinario essere in regola con i versamenti della quota associativa, la cui entità viene di anno in anno stabilita dal Direttivo.

Dopo sei mesi di ritardato pagamento l’associato è considerato decaduto dal suo ruolo, qualunque sia il suo ruolo all’interno dell’associazione.

Non esiste alcuna differenza di diritti e di doveri tra Soci Fondatori e Soci Ordinari.

È vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.”

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