CODICE ETICO

Questo codice etico definisce e rende pubblicamente noti gli obblighi dell’arteterapeuta nel suo comportamento professionale responsabile.

Le regole del presente codice sono vincolanti per tutti gli iscritti Apiart .

Articolo 1

L’arteterapeuta è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle medesime non esime dalle relative responsabilità e sanzioni disciplinari. L’arteterapeuta  deve avere conoscenza dei diritti e degli obblighi dei terapisti, dei medici, degli psicologi, degli psicoterapeuti e/o altre figure professionali riconosciute afferenti ai medesimi campi applicativi, così come dei requisiti e dei diritti legali per svolgere la pratica privata in relazione alle altre figure professionali regolamentate.

 Articolo 2

 Gli obblighi etici definiti negli articoli sotto esposti sono regole di condotta che governano sia l’arteterapeuta che la professione, allo scopo di tutelare l’utenza, di salvaguardare gli standard professionali e di promuovere l’integrità morale individuale. L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente codice e ogni azione o omissione comunque contraria al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione sono puniti con le sanzioni disciplinari previste dalla Commissione Etica e Disciplina dell’Apiart.

 Articolo 3

Le attività di arteterapia dei professionisti aderenti all’APIART utilizzano il termine terapia nel senso di promozione individuale e non nel suo significato scientifico di “Studio e attuazione concreta dei mezzi e metodi per combattere le malattie”. Le suddette attività sono relative alla prestazione di servizi con finalità di benessere personale, in favore di soggetti che non presentano patologie e non necessitano di cure. Nel caso in cui le prestazioni di servizi di arteterapia vengano fornite in favore di soggetti che presentino patologie, i professionisti aderenti ad APIART possono fornire le loro prestazioni solo esclusivamente attraverso un piano terapeutico attuato e coordinato da un professionista sanitario. Nell’ambito di questo piano, il professionista sanitario può prevedere che le prestazioni di arteterapia possano costituire un elemento collaterale, di accompagnamento e debbono svolgersi sotto la sua supervisione.

 Articolo 4

 L’arteterapeuta pratica autonomamente solo dopo avere completato l’iter formativo teorico e pratico riconosciuto dall’Apiart e si attiene al livello di formazione e di esperienza raggiunto. L’operare in ambito clinico è consentito, in riferimento all’articolo 3 del codice etico.

L’associazione riconosce l’esercizio della pratica privata solo dopo il conseguimento di una formazione che rispetti gli standard che regolano il profilo professionale definito da questa Associazione e l’iscrizione definitiva al relativo Elenco Soci. L’arteterapeuta non può usare il titolo di arteterapeuta o di membro riconosciuto dell’Apiart senza aver ricevuto l’appropriata attestazione dell’avvenuto riconoscimento da parte dell’associazione in quanto rispetta gli standard formativi e qualitativi dell’Associazione Apiart. L’uso inappropriato della sigla di “arteterapeuta Apiart” o di eventuali sue variazioni, che si presti a sviare il pubblico, risulta contrario all’etica.

 Articolo 5

 Nell’ esercizio della professione l’arteterapeuta rispetta e tutela la dignità e il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione e all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base all’estrazione sociale, al sesso di appartenenza, all’ orientamento sessuale, all’etnia, alla religione, alla nazionalità, alla disabilità e allo stato socio-economico. In tutti i casi in cui il destinatario e il committente dell’intervento di sostegno non coincidano, L’arteterapeuta tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento.

 Articolo 6

 L’arteterapeuta è tenuto a mantenere un livello adeguato di competenza professionale, curando l’aggiornamento e la formazione permanente. Utilizza pertanto solo metodiche, tecniche e strumenti di arteterapia ai quali è adeguatamente addestrato, riconoscendo i limiti della propria competenza e non suscita aspettative infondate. Presenta in modo corretto e accurato la propria formazione, esperienze e competenza. Nelle dichiarazioni pubbliche evita di dar luogo a mistificazioni e travisamenti attraverso il sensazionalismo, l’esagerazione e la superficialità.

 Articolo 7

 L’arteterapeuta non accetta condizioni di lavoro che compromettano il rispetto delle norme del presente codice. Si adopera per il rispetto di tali norme qualunque sia la posizione gerarchica in ambito lavorativo o la natura del suo rapporto di lavoro.

 Articolo 8

 L’arteterapeuta salvaguarda la sua autonomia nella scelta dei metodi e delle tecniche nonché la loro utilizzazione, ed è perciò responsabile della loro applicazione e uso dei risultati e delle valutazioni e interpretazioni che ne ricava.

 Articolo 9

 Nel comunicare i risultati delle proprie valutazioni e delle proprie ricerche l’arteterapeuta si vieta di presentare dati inventati, falsificati o distorti in tutto o in parte; non esprime valutazioni e giudizi professionali che non siano fondati sulla conoscenza diretta ovvero su una documentazione adeguata e attendibile.

 Articolo 10

L’arteterapeuta contrasta l’esercizio abusivo della professione come definita dall’articolo 3 del presente codice e non avalla con il proprio titolo attività ingannevoli. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la propria autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze.

 Articolo 11

 Nella sua attività di ricerca l’arteterapeuta è tenuto ad informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al fine di ottenere il proprio consenso, e deve altresì garantire la loro piena libertà di concedere, di rifiutare, ovvero di ritirare il consenso stesso e di ottenere l’autorizzazione all’uso dei dati raccolti . Per quanto concerne i soggetti che , per età o per altri motivi, non sono più in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo deve essere dato da chi ne ha la patria potestà, o la tutele, ma altresì dai soggetti stessi ove siano in grado di comprendere la natura della prestazione richiesta.

 Articolo 12

 L’arteterapeuta è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie fatti o informazioni appresi dal suo rapporto professionale.; si astiene dal rendere testimonianza sui fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale a meno che non sussista il valido e dimostrabile consenso dell’utente o di chi su di lui esercita autorità tutoria. Nel caso di obbligo di relazione, l’arteterapeuta limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, al fine di non recare danno all’utente, valutando con prudenza le ipotesi nelle quali la propria doverosa riservatezza comporta grave pericolo per la vita e la salute psicofisica di terzi; nei casi di collaborazione con altri professionisti parimenti tenuti al segreto professionale, l’arteterapeuta può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in rapporto al tipo di collaborazione. L’arteterapeuta redige relazioni tecniche, ancorché indirizzate a un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale, in modo da salvaguardare l’anonimato dei pazienti.

 Articolo 13

 Nel caso di sedute di arteterapia di gruppo, l’arteterapeuta è tenuto ad invitare con fermezza i propri utenti ad attenersi al segreto relativamente alla composizione del gruppo e a quanto avviene nelle sedute stesse.

 Articolo 14

 La segretezza delle comunicazioni dell’utente deve essere protette anche attraverso la custodia e il controllo di prodotti artistici, note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma che riguardi il rapporto professionale. L’arteterapeuta deve provvedere perché, in caso di suo impedimento, tale protezione venga assicurata.

 Articolo 15

 L’arteterapeuta che presta la sua opera professionale in contesti di selezione, valutazione di colleghi, di altre figure professionali o di studenti, è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza, qualificazione o preparazione, non avvalla decisione contraria a tali principi.

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