STATUTO

Statuto APIART

(Associazione Professionale Italiana degli Arteterapeuti)

Il presente Statuto Apiart è conforme a quello modificato e approvato durante l’Assemblea dei soci del 04/01/2022. (Registrato al n. 56/S3  del 07/01/2022 presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Territoriale di Perugia. Download)

Statuto APIART

(Associazione Professionale Italiana degli Arteterapeuti)

ART. 1 –  Costituzione

E’ costituita l’Associazione Professionale Italiana degli Arteterapeuti (A.P.I.AR.T.), con sede a Perugia, Strada Villa Gemini n. 4 con durata fino al 31 dicembre 2050, salvo diversa determinazione dell’assemblea.

ART. 2 – Definizione di Arteterapia e Arteterapeuta

1)L’Arteterapia rappresenta un insieme di pratiche professionali che prevedano l’uso sistematico delle tecniche tradizionalmente definite “arti plastico-pittoriche” come anche fotografiche e audiovisive e che abbiano come scopo principale la promozione umana e il benessere degli individui, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità in particolare attraverso una adeguata stimolazione della creatività considerata appannaggio di chiunque e non necessariamente con lo scopo di realizzare oggetti, testi o performance che abbiano un particolare valore estetico.

2) Le attività di arteterapia dei professionisti aderenti all’APIART utilizzano il termine terapia nel senso di promozione individuale e non nel suo significato scientifico di “Studio e attuazione concreta dei mezzi e metodi per combattere le malattie”. Le suddette attività sono relative alla prestazione di servizi con finalità di benessere personale, in favore di soggetti che non presentano patologie e non necessitano di cure. Nel caso in cui le prestazioni di servizi di arteterapia vengano fornite in favore di soggetti che presentino patologie, i professionisti aderenti ad APIART possono fornire le loro prestazioni solo esclusivamente attraverso un piano terapeutico attuato e coordinato da un professionista sanitario. Nell’ambito di questo piano, il professionista sanitario può prevedere che le prestazioni di arteterapia possano costituire un elemento collaterale, di accompagnamento e debbono svolgersi sotto la sua supervisione.

3)L’Arteterapeuta è un professionista formato all’uso di metodologie che prevedano l’uso sistematico delle tecniche tradizionalmente definite “arti plastico-pittoriche” come anche fotografiche e audiovisive e che abbiano come scopo principale la promozione umana e il benessere degli individui, delle famiglie, dei gruppi e delle comunità in particolare attraverso una adeguata stimolazione della creatività considerata appannaggio di chiunque e non necessariamente con lo scopo di realizzare oggetti, testi o performance che abbiano un particolare valore estetico. L’Arteterapeuta è  pertanto un professionista che ha acquisito nella sua formazione specifiche conoscenze, abilità e competenze per stimolare i processi creativi in relazione alla specificità dei contesti in cui opera.

Art. 3 Finalità dell’Associazione

L’Associazione non ha scopi di lucro ed è organizzata secondo criteri di rappresentatività, democraticità e sussidiarietà.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Art. 4 – Scopi dell’associazione

  1. promuovere aggregazione nella comunità dei professionisti dell’Arteterapia nel rispetto delle peculiarità metodologiche;
  2. promuovere le pratiche dei professionisti dell’Arteterapia in rete con i soggetti e con le istituzioni sia pubbliche che private (con particolare attenzione a quelle che siano espressione diretta dell’utenza) attive nelle comunità locali in cui essi operano;
  3. promuovere la ricerca sull’Arteterapia onde valorizzarne al meglio il potenziale come risorsa per la comunità, in una circolarità tra pratiche, ricerca e formazione, anche mediante idonee forme di partnership con Enti pubblici e privati in sede locale, nazionale e internazionale;
  4. promuovere la qualità della formazione di base e della formazione permanente dei professionisti dell’Arteterapia, di concerto con le altre associazioni professionali e con le scuole di formazione, al fine di incrementare la qualità professionale, etica e scientifica dell’Arteterapia nel nostro Paese e in sede comunitaria europea, a garanzia degli utenti, degli operatori e delle istituzioni;
  5. promuovere ogni forma di collaborazione con altre associazioni di professionisti delle Arti Terapie in sede nazionale e internazionale, codificando e aggiornando le caratteristiche, i requisiti, le norme deontologiche, le competenze e i limiti dei rispettivi profili professionali, onde favorire un esercizio professionale rigoroso, trasparente e in linea con l’evoluzione dei bisogni e della domanda;
  6. contribuire alla normazione del profilo professionale dell’Arteterapeuta e avviare percorsi di registrazione, certificazione e, in generale, di riconoscimento professionale, mediante le opportune forme di collaborazione con Enti pubblici e privati, in sede nazionale, europea e internazionale;
  7. istituire al proprio interno un elenco dei soci in possesso dei requisiti per la pratica professionale dell’Arteterapia che sia consultabile dall’utenza;
  8. promuovere e organizzare studi, convegni, seminari, incontri scientifici e culturali, attività di informazione e di formazione della cittadinanza, anche mediante siti web, pubblicazioni a stampa e ogni altra forma mediatica utile a diffondere quanto attiene agli scopi associativi;
  9. promuovere un osservatorio sulla qualità professionale, etica e scientifica delle pratiche arterapeutiche dei soci, nonché sulla loro corrispondenza ai bisogni sociali emergenti.

Art. 5 – Soci

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione con la qualifica di socio ordinario, su approvazione del Consiglio Direttivo, le persone fisiche che ne facciano domanda e:

  • comprovino il proprio stato di professionista dell’Arteterapia con documentazione probatoria, secondo quanto disposto dall’Associazione tramite regolamento.
  • si impegnino alla formazione permanente e al rispetto del codice deontologico adottato dall’Associazione;
  • siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il socio ordinario è titolare del diritto di voto nelle assemblee e può accedere alle cariche sociali.

La qualità di socio ordinario si perde per dimissioni, morosità, indegnità per comprovata violazione del codice deontologico; la decisione relativa è presa dal Consiglio Direttivo, sentito nell’ultimo caso il parere del Collegio dei Probiviri.

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono rimborsabili in nessun caso. Queste sono altresì intrasmissibili.

Art. 6 – Organi dell’Associazione

Il presente statuto prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto, e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione, nonché l’eleggibilità libera degli organi amministrativi.

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, la Segreteria, il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri. Tutti gli organi, tranne l’Assemblea, hanno durata quinquennale. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di conferire cariche onorifiche, come quella di presidente onorario.

6.1.       Assemblea

L’Assemblea, organo sovrano dell’Associazione, è costituita da tutti i soci ordinari e si riunisce almeno annualmente per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e, quando dovuto, per il rinnovo delle cariche sociali. La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo per posta o via fax, posta elettronica, sms, pubblicazione sul sito web. L’Assemblea deve inoltre essere convocata quando ne sia stata fatta richiesta motivata e scritta da almeno un decimo dei soci ordinari.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua mancanza, dal Vicepresidente con maggior anzianità di Associazione o, in mancanza anche di Vicepresidenti, da persona nominata dall’Assemblea stessa. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario che il Presidente avrà nominato.

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea Generale con diritto al voto i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale, i quali possono anche farsi rappresentare da altri soci ordinari con delega scritta. Ciascun socio non può cumulare più di 3 deleghe.

L’Assemblea Generale è valida in prima convocazione se sono presenti, in proprio o per delega, il 51% dei soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale; in seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero delle presenze.

Per l’approvazione delle deliberazioni assembleari è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti in proprio o per delega.

L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente su richiesta di almeno un quarto dei Soci o direttamente dal Presidente. È l’unico organo competente per deliberare su modifiche dello Statuto, sul cambio di sede, sullo scioglimento dell’Associazione. Deve essere convocata tramite corrispondenza ordinaria o altro mezzo idoneo a informare il socio (es. posta elettronica) e inviata almeno dieci giorni prima della data della riunione. Per essere valida devono essere presenti almeno la metà più uno dei soci in prima convocazione, e qualunque sia il numero dei soci presenti in seconda convocazione.

Un socio non può rappresentare in assemblea straordinaria più di un altro socio.

L’Assemblea delibera, sia in sede ordinaria che straordinaria, a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

6.2.       Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 a un numero massimo di 9 membri ivi compreso il Presidente. I Consiglieri vengono eletti dall’Assemblea Generale ogni cinque anni.

Il Consiglio Direttivo assicura il conseguimento degli scopi dell’Associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; a esso competono in particolare l’accettazione dei soci ordinari e il loro inserimento negli elenchi dei professionisti dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo procede all’assunzione di eventuali dipendenti e impiegati determinandone la retribuzione e alla designazione o revoca di delegati dell’Associazione presso organismi esterni.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Tesoriere e gli eventuali Vicepresidenti; nomina eventuali Commissioni per lo svolgimento di compiti specifici, che possono essere costituite e/o presiedute anche da soggetti non associati; istituisce le sezioni territoriali; emana norme, regolamenti e altra documentazione a supporto dell’attività associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri, e comunque almeno tre volte l’anno, anche in videoconferenza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente più anziano di Associazione fra i presenti o, in mancanza anche di vicepresidenti, dal Consigliere più anziano di Associazione fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di invitare alle proprie riunioni con funzione consultiva referenti delle Commissioni, delle sezioni territoriali, singoli soci o esperti esterni.

Il Consiglio Direttivo, direttamente o per delega a commissione ad uopo istituita, ha la responsabilità di verificare l’avvenuta formazione permanente.

6.3. La Segreteria

Ha funzione meramente organizzativa e operativa delle scelte e delle strategie indicate dal Consiglio Direttivo.

La segreteria è composta dal Presidente e dai Vice-presidenti.

6.4. Il    Presidente

Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale ogni cinque anni con votazione separata da quella per il Consiglio Direttivo. La carica non è rinnovabile oltre il secondo mandato consecutivo.

È compito del Presidente la registrazione pubblica del nuovo statuto qualora subisca modifiche di cui all’art. 6.1 entro tre mesi dall’approvazione delle stesse.

Il Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

6.5.       Vicepresidenti

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno uno o più Vicepresidenti (al massimo tre) ai quali possono essere affidati dallo stesso Consiglio Direttivo, specifici incarichi o funzioni. I Vicepresidenti in ordine di anzianità di Associazione fanno le veci del Presidente in sua assenza. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente su sua delega scritta specifica e possono svolgere trattative istituzionali su delega scritta specifica del medesimo.

6.6.       Tesoriere

È nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con il compito di sovrintendere alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

6.7.       Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall’Assemblea, è composto da tre membri effettivi e due supplenti e può comprendere anche non soci, purché persone di acclarata levatura etica e intellettuale. La carica, rinnovabile, è incompatibile con le altre cariche sociali.

Il Collegio dei Probiviri presidia il rispetto dei codici deontologici, esprime parere sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo nei confronti di soci che contravvenissero alle leggi, allo Statuto, ai Regolamenti, al Codice Etico, o che incorressero in comportamenti lesivi degli scopi associativi.

Il Collegio dei Probiviri ha inoltre funzione di organo di appello sui provvedimenti di esclusione e di amichevole compositore nelle vertenze che dovessero insorgere tra l’Associazione e i soci.

Il Collegio dei Probiviri propone sanzioni graduate ai soci in relazione alle loro inadempienze verificate.

Il collegio dei Probiviri giudica gli eventuali reclami giunti allo sportello consumatori attivato dall’Associazione.

Art. 7 – Sezioni territoriali

L’Associazione può istituire, mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, sezioni territoriali, per una più efficace attuazione locale degli scopi associativi, su proposta di almeno tre soci ordinari residenti nell’area geografica corrispondente (regionale o sovra regionale), anche al di fuori del nostro Paese.

Le Sezioni territoriali operano in sintonia con lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Responsabile, che ciascuna sezione individua annualmente, ha diritto di partecipazione e di parola alle riunioni del Consiglio Direttivo, pur senza diritto di voto.

Art. 8 – Fondo Comune ed Esercizio Finanziario

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. a) quote e contributi degli associati;
  2. b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni;
  3. c) eredità, donazioni e legati;
  4. d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. e) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  6. f) erogazioni liberali degli associati o di terzi;
  7. i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento.

Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né  all’atto  del  suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Le quote sono annuali e il loro versamento deve avvenire in via anticipata all’atto della prima iscrizione, quando accettata dal Consiglio Direttivo e, successivamente, ogni anno sociale.

Dopo sei mesi di ritardato pagamento l’associato cade dalla qualità di socio ed è considerato decaduto dal suo ruolo, qualunque sia il suo ruolo all’interno dell’associazione.

È vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Verranno predisposti dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, il rendiconto consuntivo e il preventivo del successivo esercizio che dovranno essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea a maggioranza semplice.

Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno,  deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell’associazione, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Il rendiconto economico finanziario deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per la sua approvazione entro il 30 (trenta) aprile  dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto economico-finanziario, regolarmente approvato, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, rimane affisso nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

Art. 9 – Accessibilità agli atti

Gli atti dell’associazione saranno a disposizione degli associati presso la sede legale. Lo statuto, i regolamenti, il codice deontologico e delibere di particolare interesse verranno pubblicizzati anche mediante inserimento su sito web.

Art. 10 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea nel rispetto del quorum indicato all’art. 6.1. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di proseguire finalità di utile generale, a Enti o Associazioni che proseguano la promozione e lo sviluppo delle attività socio culturali, sentite le autorità/uffici competenti al momento dello scioglimento e/o acquisito il parere positivo delle medesime autorità/uffici e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 – Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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